Elezioni - Incompatibilità parlamentari - Incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti - Mancata previsione - Eccepita inammissibilità della questione per asserita richiesta alla Corte di pronuncia additiva in materia coperta da riserva di legge - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt.1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 censurati - in riferimento agli artt. 3, 51, 67 e 97 Cost. - nella parte in cui non prevedono «l'incompatibilità tra la carica di Parlamentare e quella di Sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, in presenza delle condizioni di cui all'art. 7, lettera c), del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in combinato disposto con l'art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, che estende la disciplina delle ineleggibilità per la Camera dei Deputati alle elezioni per il Senato della Repubblica», non è fondata l'eccezione di inammissibilità prospettata in ragione del carattere additivo della pronuncia richiesta in una materia coperta da riserva di legge. Infatti, poiché il rimettente chiede, sulla scorta del principio del parallelismo tra cause di ineleggibilità e cause di incompatibilità valorizzato dalla giurisprudenza costituzionale, un intervento additivo idoneo a colmare la lacuna normativa denunciata attraverso «la trasposizione speculare» della causa di incompatibilità (direttamente ricavata dal sistema delle ineleggibilità dei parlamentari) nell'ámbito delle altre cause di incompatibilità con tale carica elettiva indicate nei censurati articoli della legge n. 60 del 1953, l'intervento richiesto non incide sul diverso profilo della operatività della nuova causa di incompatibilità, regolata come tutte le altre secondo le norme vigenti.