Elezioni - Incompatibilità parlamentari - Incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti - Mancata previsione - Irragionevolezza - Lesione del principio di uguaglianza e della libertà di elettorato attivo e passivo - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. Viola il principio di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché la libertà di elettorato attivo e passivo, la mancata previsione, accanto alla scelta di escludere l'eleggibilità alla Camera o al Senato di chi contemporaneamente rivesta la carica di sindaco di grande Comune, di una causa di incompatibilità per il caso in cui la stessa carica sopravvenga rispetto alla elezione a membro del Parlamento nazionale; ciò contrasta con la «naturale corrispondenza biunivoca delle cause di ineleggibilità che incidono necessariamente su entrambe le cariche coinvolte dalla relativa previsione, anche a prescindere dal dato temporale dello svolgimento dell'elezione». Tale vulnus si determina tanto più in quanto la regola dell'esclusione "unidirezionale" dipende in concreto dalla circostanza meramente casuale della cadenza temporale delle relative tornate elettorali e dalla priorità o meno dell'assunzione della carica elettiva "pregiudicante" a tutto vantaggio della posizione del parlamentare. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.