Sentenza 278/2011 (ECLI:IT:COST:2011:278)
Massima numero 35880
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  17/10/2011;  Decisione del  17/10/2011
Deposito del 21/10/2011; Pubblicazione in G. U. 26/10/2011
Massime associate alla pronuncia:  35881


Titolo
Comuni e province - Variazioni territoriali - Referendum per il distacco da una Regione di una o più Province ovvero di uno o più Comuni e per la creazione di una nuova Regione - Necessità che la relativa richiesta sia corredata delle deliberazioni rispettivamente dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco - Denunciato contrasto con la disciplina costituzionale delle variazioni territoriali incidenti sul complessivo assetto regionale dello Stato - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, impugnato, in riferimento all'art. 132, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che la richiesta di referendum per il distacco da una Regione di una o più Province ovvero di uno o più Comuni, se diretta alla creazione di una Regione a se stante, debba essere corredata delle deliberazioni rispettivamente dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco. Infatti, il mancato accoglimento del preliminare profilo di illegittimità costituzionale, concernente la necessità che la medesima richiesta sia altresì corredata delle deliberazioni di tanti Consigli provinciali o comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco, rende inammissibile - sulla base della descrizione della vicenda processuale fatta dal rimettente, che sottolinea l'assenza di qualsivoglia deliberazione da parte degli enti locali rappresentativi della restante popolazione regionale - la questione sollevata con il secondo profilo, attesa l'impossibilità che la relativa pronuncia abbia, conseguentemente, rilievo nel giudizio a quo.



Atti oggetto del giudizio

legge  25/05/1970  n. 352  art. 42  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 132  co. 1

Altri parametri e norme interposte