Sentenza 280/2011 (ECLI:IT:COST:2011:280)
Massima numero 35883
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
17/10/2011; Decisione del
17/10/2011
Deposito del 28/10/2011; Pubblicazione in G. U. 02/11/2011
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Piemonte - Disciplina dello smaltimento dei rifiuti in attuazione del d.P.R. n. 915 del 1982 - Eccepita inammissibilità della questione per insufficiente motivazione del remittente in punto di rilevanza - Reiezione.
Ambiente - Norme della Regione Piemonte - Disciplina dello smaltimento dei rifiuti in attuazione del d.P.R. n. 915 del 1982 - Eccepita inammissibilità della questione per insufficiente motivazione del remittente in punto di rilevanza - Reiezione.
Testo
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione prospettata dalla difesa regionale sull'assunto di una insufficiente motivazione sulla la rilevanza della questione, posto che la Corte di cassazione rimettente ha correttamente adempiuto al proprio onere, affermando: a) di dovere applicare la disposizione denunciata; b) che dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale disposizione deriverebbero sia l'illegittimità della deliberazione comunale con la quale - ai sensi del denunciato art. 16 della legge reg. n. 18 del 1986 - è stato determinato il contributo dovuto dal gestore dell'impianto al Comune sia, conseguentemente, l'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal medesimo gestore, il quale vuole ottenere l'accertamento della non debenza del contributo.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione prospettata dalla difesa regionale sull'assunto di una insufficiente motivazione sulla la rilevanza della questione, posto che la Corte di cassazione rimettente ha correttamente adempiuto al proprio onere, affermando: a) di dovere applicare la disposizione denunciata; b) che dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale disposizione deriverebbero sia l'illegittimità della deliberazione comunale con la quale - ai sensi del denunciato art. 16 della legge reg. n. 18 del 1986 - è stato determinato il contributo dovuto dal gestore dell'impianto al Comune sia, conseguentemente, l'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal medesimo gestore, il quale vuole ottenere l'accertamento della non debenza del contributo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
02/05/1986
n. 18
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
legge costituzionale
art. 5
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte