Sentenza 280/2011 (ECLI:IT:COST:2011:280)
Massima numero 35884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
17/10/2011; Decisione del
17/10/2011
Deposito del 28/10/2011; Pubblicazione in G. U. 02/11/2011
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Piemonte - Disciplina dello smaltimento dei rifiuti in attuazione del d.P.R. n. 915 del 1982 - Eccepita inammissibilità della questione per omessa ricerca da parte del remittente di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata - Reiezione.
Ambiente - Norme della Regione Piemonte - Disciplina dello smaltimento dei rifiuti in attuazione del d.P.R. n. 915 del 1982 - Eccepita inammissibilità della questione per omessa ricerca da parte del remittente di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata - Reiezione.
Testo
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione prospettata dalla difesa regionale sull'assunto che il giudice remittente avrebbe omesso di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, tale da qualificare il contributo come mero corrispettivo di una controprestazione e superare, così, il prospettato dubbio di illegittimità costituzionale, posto che la Corte di cassazione rimettente ha dettagliatamente motivato in ordine alle ragioni che impongono di ritenere che il contributo ha natura non di corrispettivo, ma di tributo ed ha, pertanto, dato conto dell'impossibilità, a suo avviso, di pervenire ad una interpretazione conforme a Costituzione.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione prospettata dalla difesa regionale sull'assunto che il giudice remittente avrebbe omesso di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, tale da qualificare il contributo come mero corrispettivo di una controprestazione e superare, così, il prospettato dubbio di illegittimità costituzionale, posto che la Corte di cassazione rimettente ha dettagliatamente motivato in ordine alle ragioni che impongono di ritenere che il contributo ha natura non di corrispettivo, ma di tributo ed ha, pertanto, dato conto dell'impossibilità, a suo avviso, di pervenire ad una interpretazione conforme a Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
02/05/1986
n. 18
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
legge costituzionale
art. 5
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte