Sentenza 280/2011 (ECLI:IT:COST:2011:280)
Massima numero 35885
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
17/10/2011; Decisione del
17/10/2011
Deposito del 28/10/2011; Pubblicazione in G. U. 02/11/2011
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Piemonte - Disciplina dello smaltimento dei rifiuti in attuazione del d.P.R. n. 915 del 1982 - Eccepita inammissibilità per formulazione della questione in modo alternativo e ancipite - Reiezione.
Ambiente - Norme della Regione Piemonte - Disciplina dello smaltimento dei rifiuti in attuazione del d.P.R. n. 915 del 1982 - Eccepita inammissibilità per formulazione della questione in modo alternativo e ancipite - Reiezione.
Testo
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione prospettata dalla difesa regionale sull'assunto del «carattere alternativo e ancipite» della formulazione della questione, posto che il giudice rimettente non prospetta una pluralità di interpretazioni della disposizione denunciata, evitando poi di scegliere ed indicare quella che ritiene di dover utilizzare nel giudizio principale, ma pone le due suddette qualificazioni del contributo in rapporto di subordinazione logica, nel senso che il contributo viene qualificato come tributo e solo in via subordinata come prestazione patrimoniale imposta di natura non tributaria e sviluppa ragioni di illegittimità costituzionale della previsione tanto in relazione alla interpretazione individuate in via principale quanto in relazione a quella individuate in via subordinata.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione prospettata dalla difesa regionale sull'assunto del «carattere alternativo e ancipite» della formulazione della questione, posto che il giudice rimettente non prospetta una pluralità di interpretazioni della disposizione denunciata, evitando poi di scegliere ed indicare quella che ritiene di dover utilizzare nel giudizio principale, ma pone le due suddette qualificazioni del contributo in rapporto di subordinazione logica, nel senso che il contributo viene qualificato come tributo e solo in via subordinata come prestazione patrimoniale imposta di natura non tributaria e sviluppa ragioni di illegittimità costituzionale della previsione tanto in relazione alla interpretazione individuate in via principale quanto in relazione a quella individuate in via subordinata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
02/05/1986
n. 18
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
legge costituzionale
art. 5
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte