Ambiente - Norme della Regione Piemonte - Disciplina dello smaltimento dei rifiuti in attuazione del d.P.R. n. 915 del 1982 - Previsione, a carico dei gestori di impianti di innocuizzazione, di eliminazione e di discariche di rifiuti urbani, e a favore dei comuni sede degli impianti stessi, di un contributo annuo commisurato al peso dei rifiuti e soggetto a revisione triennale in base agli indici ISTAT - Esorbitanza dai limiti della potestà legislativa regionale in materia tributaria, stante la natura tributaria del contributo - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 119 Cost., dall'art. 16 della legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18, concernente il contributo, avente natura tributaria, posto a carico dei soggetti gestori di impianti di innocuizzazione e di eliminazione e di discariche di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, nonché a carico dei soggetti gestori di impianti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi per conto terzi ed a favore dei Comuni dove si svolgono tali attività. Infatti, posto che l'art. 119 Cost. (nel testo anteriore alla legge costituzionale n. 3 del 2001, applicabile nella specie ratione temporis) deve essere interpretato nel senso che che la potestà legislativa tributaria regionale non può essere legittimamente esercitata in mancanza di una previa disposizione di legge statale che definisca, quanto meno, gli elementi essenziali del tributo, non è rinvenibile alcuna disposizione di legge statale che abbia attribuito alla regione Pienmonte la suddetta potestà normativa di attuazione con riferimento al denunciato prelievo tributario. (E' assorbito l'esame delle ulteriori censure).
- Con riferimento all'interpretazione dell'originario testo dell'art. 119 Cost. sui limiti all'esercizio della potestà legislativa tributaria delle Regioni, vedi le citate sentenze nn.355/1998, 295/1993, 294/1990, 214/1987, 204/1987, 272/1986 e 271/1986.