Sentenza 281/2011 (ECLI:IT:COST:2011:281)
Massima numero 35887
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  17/10/2011;  Decisione del  17/10/2011
Deposito del 28/10/2011; Pubblicazione in G. U. 02/11/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Esito negativo del terzo incanto nell'espropriazione forzata immobiliare - Assegnazione dell'immobile allo Stato "per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede", anziché "per il prezzo base del terzo incanto" - Violazione del principio di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle altre questioni e degli ulteriori profili di censura.

Testo

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha esito negativo, l'assegnazione dell'immobile allo Stato ha luogo «per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede», anziché per il prezzo base del terzo incanto, per la sua palese irragionevolezza. Infatti la norma, nello stabilire il prezzo del trasferimento immobiliare, fissa un ammontare che prescinde da qualsiasi collegamento con il valore del bene e che può essere anche irrisorio; e ciò nonostante che il trasferimento immobiliare abbia la finalità di trasformare il bene in denaro per il soddisfacimento dei creditori e non certo di infliggere una sanzione atipica al debitore inadempiente.

Su tema analogo, v. ordinanza n. 383/1988.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 602  art. 85  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte