Regioni (competenza concorrente) - Promozione e organizzazione di attività culturali - Realizzazione e funzionamento, mediante decreti ministeriali e previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, del sistema nazionale a rete degli osservatori regionali dello spettacolo - Individuazione, in concorso tra Stato e Regioni, dei principi fondamentali di disciplina - Ricorso delle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione, in via cautelativa, della competenza concorrente regionale residuale in materia di organizzazione regionale, della riserva di legge in materia di organizzazione degli uffici e del principio di autonomia e differenziazione, nonché della competenza statutaria speciale in materia di spettacolo - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 217020).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – promosse in via cautelativa dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, 120, secondo comma, Cost., nonché dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche in riferimento all’art. 4, primo comma, n. 1) e n. 14), dello statuto speciale – dell’art. 6, comma 2, lett. c), della legge n. 106 del 2022, che affida ad un decreto ministeriale – da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni – la disciplina delle modalità operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo. Benché le ricorrenti temano che il decreto ministeriale indicato possa incidere sulla disciplina degli osservatori regionali, come emerge dal tenore letterale della disposizione impugnata esso è chiamato a definire unicamente le concrete modalità di funzionamento del Sistema nazionale a rete, senza potersi occupare della disciplina e della concreta organizzazione degli osservatori regionali, potendo solo disciplinare, sul piano funzionale, le regole che garantiranno la più efficace condivisione di informazioni e dati da parte dello Stato e delle regioni all’interno del Sistema nazionale a rete. Infine, nemmeno sussiste la violazione dei parametri statutari evocati, in quanto la materia dello spettacolo, da ricondurre alla competenza legislativa concorrente concernente la «promozione e organizzazione di attività culturali», ha una portata ben più ampia, e comunque non sovrapponibile, rispetto a quella delle «istituzioni culturali» cui fa riferimento l’art. 4, primo comma, n. 14), dello statuto speciale. Né sussiste una competenza legislativa primaria regionale in materia di spettacolo, a prescindere dalla circostanza che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sia da tempo intervenuta con legge nella materia dello spettacolo, anche attraverso la previsione di autonome forme di finanziamento del settore. (Precedente: S. 255/2004 – mass 28672).