Sentenza 282/2011 (ECLI:IT:COST:2011:282)
Massima numero 35888
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente QUARANTA  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  17/10/2011;  Decisione del  17/10/2011
Deposito del 28/10/2011; Pubblicazione in G. U. 02/11/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a carico di un deputato - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Taranto - Insufficiente e incompleta descrizione delle dichiarazioni ritenute diffamatorie - Impossibilità di valutare l'effettiva condotta del parlamentare - Inammissibilità del conflitto.

Testo

- E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, con il quale ha chiesto alla Corte costituzionale: di dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati di affermare che i fatti per i quali è in corso procedimento penale nei confronti di Carmine Santo Patarino, per il delitto di cui all'art. 595 del codice penale nei confronti di Nicola Putignano, concernono opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni; di annullare conseguentemente la deliberazione che la medesima Camera aveva adottato il 28 ottobre 2009 recependo la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di «dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Patarino nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione». Il ricorso proposto contravviene infatti al consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, secondo cui il ricorso con il quale l'autorità giudiziaria propone il conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, deve rispettare il principio di completezza ed autosufficienza. Tale principio impone all'autorità giudiziaria l'onere di indicare nel ricorso gli elementi che consentano alla Corte costituzionale di valutarne la fondatezza, raffrontando le dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare con il contenuto di atti tipici della sua funzione. Per contro, il ricorso in esame non consente di valutare quale sia l'effettiva condotta ascrivibile al parlamentare, posto che la descrizione, in termini peraltro molto frammentari, solo di alcune delle affermazioni del deputato e il riferimento, privo di qualsiasi ulteriore specificazione, ad «altre numerose espressioni» rivolte a screditare e squalificare la condotta della persona offesa, che sarebbero contenute nella denuncia, sono inidonei ad offrire una compiuta esposizione dei fatti, tale da descrivere il reale contenuto delle dichiarazioni attribuite al parlamentare, oggetto della delibera di insindacabilità. Il ricorrente ha operato una propria, parziale, sintesi delle dichiarazioni del parlamentare ritenute diffamatorie e tale modalità espositiva non permette di apprezzare al giusto quelle rilevanti ai fini della corretta valutazione del significato complessivo delle stesse e, quindi, di accertare il nesso funzionale con atti parlamentari tipici di cui esse possano eventualmente costituire sostanziale divulgazione.

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- Sui necessari requisiti di completezza ed autosufficienza del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, v. le citate sentenze n. 31 del 2009, n. 163 del 2008 e n. 271 del 2007.

- Sulla necessità di una «compiuta esposizione dei fatti,», tale da descrivere «il reale contenuto delle dichiarazioni attribuite al deputato, oggetto della delibera di insindacabilità», v. le citate sentenze n. 302 del 2007 e n. 79 del 2005.

- Sulla modalità espositiva «per sintesi» delle dichiarazioni del parlamentare ritenute diffamatorie e sui limiti di essa ai fini dell'apprezzamento e della valutazione del significato complessivo delle stesse dichiarazioni, anche in funzione dell'accertamento del nesso funzionale con atti parlamentari tipici, v. la citata sentenza n. 246 del 2007.



Atti oggetto del giudizio

 28/10/2009  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37