Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Delimitazione dell'oggetto - Ulteriore questione o profilo di costituzionalità dedotto dalla parte costituita, non contenuti nell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
E' inammissibile la censura sollevata dalla parte privata, con riguardo al parametro costituzionale di cui all'art. 2 Cost., non indicato dal giudice rimettente. Infatti, come costantemente chiarito, l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che, come nel caso di specie, siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 42 del 2011 e n. 50 del 2010.