Sentenza 283/2011 (ECLI:IT:COST:2011:283)
Massima numero 35889
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  17/10/2011;  Decisione del  17/10/2011
Deposito del 28/10/2011; Pubblicazione in G. U. 02/11/2011
Massime associate alla pronuncia:  35890


Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Delimitazione dell'oggetto - Ulteriore questione o profilo di costituzionalità dedotto dalla parte costituita, non contenuti nell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Testo

E' inammissibile la censura sollevata dalla parte privata, con riguardo al parametro costituzionale di cui all'art. 2 Cost., non indicato dal giudice rimettente. Infatti, come costantemente chiarito, l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che, come nel caso di specie, siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 42 del 2011 e n. 50 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte