Ordinanza 285/2011 (ECLI:IT:COST:2011:285)
Massima numero 35892
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente QUARANTA  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  17/10/2011;  Decisione del  17/10/2011
Deposito del 28/10/2011; Pubblicazione in G. U. 02/11/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Corte dei conti - Sentenza del Tribunale di Trento pronunciata nel giudizio civile promosso dal sostituto procuratore generale della Corte dei conti, sezione giurisdizionale del Trentino Alto Adige, sede di Bolzano, per il risarcimento del danno da diffamazione derivante da un articolo di stampa - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Procura della Corte dei conti - Asserita lesione delle prerogative di indipendenza nell'esercizio delle funzioni costituzionalmente garantite al pubblico ministero della Corte dei conti - Insussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Inammissibilità.

Testo

E' inammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano, nei confronti del Tribunale di Trento, sezione civile, in quanto talune statuizioni contenute nella pronuncia del Tribunale sarebbero lesive delle prerogative di indipendenza assicurate dall'art. 108, secondo comma, Cost. al pubblico ministero presso la Corte dei Conti perché non rispettose dell'obbligo di diligenza nell'espletamento della funzione giudiziaria necessario al fine di non pregiudicare le prerogative costituzionali spettanti ad altro potere; e ciò per carenza sia del profilo soggettivo che oggettivo. Quanto al primo infatti la Procura ricorrente rivendica la sua legittimazione solo in quanto organo astrattamente titolare del potere giurisdizionale ma al di fuori dell'esercizio concreto delle funzioni ad essa assegnate quanto al secondo invece il ricorso si risolve in una censura della motivazione della sentenza, mentre non rientra nei poteri di questa Corte sindacare il percorso logico argomentativo in virtù del quale il giudice ha ritenuto non diffamatorio il giudizio espresso dal giornalista nell'articolo oggetto del giudizio civile.



Atti oggetto del giudizio

 14/02/2011  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 3  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 4