Ordinanza 286/2011 (ECLI:IT:COST:2011:286)
Massima numero 35893
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
17/10/2011; Decisione del
17/10/2011
Deposito del 28/10/2011; Pubblicazione in G. U. 02/11/2011
Titolo
Responsabilità amministrativa e contabile - Danno all'immagine - Esercizio dell'azione di risarcimento da parte della Procura della Corte dei conti in esito a sentenze penali irrevocabili di condanna nei confronti di dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, limitatamente a specifici delitti contro la pubblica amministrazione - Ritenuta irragionevolezza della scelta legislativa di esclusione dell'azione risarcitoria anche in ipotesi non delittuose ma caratterizzate da rilevante disvalore sociale idoneo ad arrecare discredito all'amministrazione pubblica - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
Responsabilità amministrativa e contabile - Danno all'immagine - Esercizio dell'azione di risarcimento da parte della Procura della Corte dei conti in esito a sentenze penali irrevocabili di condanna nei confronti di dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, limitatamente a specifici delitti contro la pubblica amministrazione - Ritenuta irragionevolezza della scelta legislativa di esclusione dell'azione risarcitoria anche in ipotesi non delittuose ma caratterizzate da rilevante disvalore sociale idoneo ad arrecare discredito all'amministrazione pubblica - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Non è manifestamente irragionevole la scelta di non estendere l'azione risarcitoria per lesione dell'immagine dell'ente pubblico anche in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, rientrando nella discrezionalità del legislatore prevedere «che soltanto in presenza di condotte illecite, che integrino gli estremi di specifiche fattispecie delittuose, volte a tutelare, tra l'altro, proprio il buon andamento, l'imparzialità e lo stesso prestigio dell'amministrazione, possa essere proposta l'azione di risarcimento del danno ». «La circostanza che il legislatore abbia inteso individuare esclusivamente quei reati che contemplano la pubblica amministrazione quale soggetto passivo concorre a rendere non manifestamente irragionevole la scelta legislativa in esame».
Non è manifestamente irragionevole la scelta di non estendere l'azione risarcitoria per lesione dell'immagine dell'ente pubblico anche in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, rientrando nella discrezionalità del legislatore prevedere «che soltanto in presenza di condotte illecite, che integrino gli estremi di specifiche fattispecie delittuose, volte a tutelare, tra l'altro, proprio il buon andamento, l'imparzialità e lo stesso prestigio dell'amministrazione, possa essere proposta l'azione di risarcimento del danno ». «La circostanza che il legislatore abbia inteso individuare esclusivamente quei reati che contemplano la pubblica amministrazione quale soggetto passivo concorre a rendere non manifestamente irragionevole la scelta legislativa in esame».
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/07/2009
n. 78
art. 17
co. 30
legge
03/08/2009
n. 102
art.
co.
decreto-legge
03/08/2009
n. 103
art. 1
co. 1
legge
03/10/2009
n. 141
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte