Ordinanza 286/2011 (ECLI:IT:COST:2011:286)
Massima numero 35894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  17/10/2011;  Decisione del  17/10/2011
Deposito del 28/10/2011; Pubblicazione in G. U. 02/11/2011
Massime associate alla pronuncia:  35893  35895  35896


Titolo
Responsabilità amministrativa e contabile - Danno all'immagine - Esercizio dell'azione di risarcimento da parte della Procura della Corte dei conti in esito a sentenze penali irrevocabili di condanna nei confronti di dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, limitatamente a specifici delitti contro la pubblica amministrazione - Asserita violazione del diritto fondamentale all'immagine della pubblica amministrazione - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
La scelta legislativa di non estendere l'azione risarcitoria per lesione dell'immagine dell'ente pubblico in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, non crea un vulnus al diritto fondamentale all'immagine dell'amministrazione, considerate, contestualmente, la peculiarità della responsabilità amministrativa e la natura del soggetto da questa tutelato.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/07/2009  n. 78  art. 17  co. 30

legge  03/08/2009  n. 102  art.   co. 

decreto-legge  03/08/2009  n. 103  art. 1  co. 1

legge  03/10/2009  n. 141  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte