Ordinanza 286/2011 (ECLI:IT:COST:2011:286)
Massima numero 35895
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  17/10/2011;  Decisione del  17/10/2011
Deposito del 28/10/2011; Pubblicazione in G. U. 02/11/2011
Massime associate alla pronuncia:  35893  35894  35896


Titolo
Responsabilità amministrativa e contabile - Danno all'immagine - Esercizio dell'azione di risarcimento da parte della Procura della Corte dei conti in esito a sentenze penali irrevocabili di condanna nei confronti di dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, limitatamente a specifici delitti contro la pubblica amministrazione - Asserita ingiustificata limitazione della tutela giurisdizionale dell'amministrazione - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
La scelta legislativa di non estendere l'azione risarcitoria per lesione dell'immagine dell'ente pubblico in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, non è in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, atteso che la garanzia apprestata dall'art. 24 Cost. opera attribuendo la tutela processuale delle situazioni giuridiche soggettive nei termini in cui queste risultano riconosciute dal legislatore e non riguarda la misura sostanziale di dette situazioni giuridiche.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/07/2009  n. 78  art. 17  co. 30

legge  03/08/2009  n. 102  art.   co. 

decreto-legge  03/08/2009  n. 103  art. 1  co. 1

legge  03/10/2009  n. 141  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte