Ordinanza 287/2011 (ECLI:IT:COST:2011:287)
Massima numero 35897
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  18/10/2011;  Decisione del  18/10/2011
Deposito del 04/11/2011; Pubblicazione in G. U. 09/11/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Peculato d'uso - Disciplina - Omessa estensione all'ipotesi della mancata restituzione, per caso fortuito o forza maggiore, della cosa oggetto di appropriazione - Asserita violazione del principio della personalità della responsabilità penale - Difetto di rilevanza - Praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base del dubbio di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all'art. 27, primo comma, Cost., dell'art. 314, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non estende la disciplina del peculato d'uso alle ipotesi in cui la mancata restituzione della cosa, oggetto di appropriazione, sia dovuta solo a caso fortuito o forza maggiore, sottoponendola così al più grave regime del peculato. Il giudice a quo avrebbe dovuto verificare se, anche rispetto al peculato, l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) − che sanziona come illecito amministrativo la condotta di colui che circola abusivamente con l'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo − possa essere considerato speciale, con la conseguenza che solamente questa disposizione dovrebbe trovare applicazione nel caso concreto. La mancata verifica preliminare - da parte del giudice a quo, nell'esercizio del potere ermeneutico riconosciutogli dalla legge - della praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base del dubbio di costituzionalità prospettato, e tale da renderlo irrilevante nella specie, comporta l'inammissibilità della questione sollevata.

- Sulla inammissibilità della questione conseguente alla mancata sperimentazione di soluzione interpretativa diversa da quella posta a base del dubbio di costituzionalità prospettato e tale da renderlo irrilevante, v., ex plurimis, le citate: sentenza n. 192 del 2007; ordinanze n. 110 del 2010, n. 338 e n. 171 del 2009, n. 32 del 2007 e n. 34 del 2006.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 314  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 1

Altri parametri e norme interposte