Sentenza 193/2023 (ECLI:IT:COST:2023:193)
Massima numero 45805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  21/06/2023;  Decisione del  21/06/2023
Deposito del 27/10/2023; Pubblicazione in G. U. 02/11/2023
Massime associate alla pronuncia:  45800  45801  45802  45803  45804  45806  45807  45808


Titolo
Regioni (competenza concorrente) - Promozione e organizzazione di attività culturali - Concorrenza regionale all'attuazione dei principi fondamentali della materia - Ricorso delle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione della competenza concorrente regionale residuale in materia di organizzazione regionale, della riserva di legge in materia di organizzazione degli uffici, di ragionevolezza, e del principio di autonomia e differenziazione, nonché della competenza statutaria speciale in materia di spettacolo - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 217020).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., nonché dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche in riferimento agli artt. 4, primo comma, n. 14), e 8, dello statuto speciale e all’art. 3 Cost. – dell’art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 106 del 2022, che disciplinando gli osservatori regionali dello spettacolo individua i principi fondamentali della materia. La previsione per cui le regioni «concorrono» all’attuazione dei principi fondamentali della materia contenuti nell’art. 1 della legge n. 175 del 2017, si pone in linea con la riforma del Titolo V della Costituzione, riconoscendo in maniera inequivoca la competenza delle regioni nell’adozione della normativa di dettaglio attuativa di tali principi, fatte salve le ipotesi di chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato. In questa prospettiva, non può ritenersi lesivo delle competenze regionali il fatto che il legislatore abbia utilizzato il verbo “concorrere” con riferimento al ruolo delle regioni nell’attuazione dei principi fondamentali, perché la ratio di questa norma è quella di promuovere una cooperazione fra le diverse realtà regionali, per una più efficace realizzazione del sistema complessivo di governo dello spettacolo. Né può ritenersi che la disposizione sia affetta da irragionevolezza per contrasto con la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, poiché la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non è titolare di una competenza legislativa primaria in materia di spettacolo. Infine, nemmeno sussiste la violazione dei parametri statutari evocati, in quanto la materia dello spettacolo, da ricondurre alla competenza legislativa concorrente concernente la «promozione e organizzazione di attività culturali», ha una portata ben più ampia, e comunque non sovrapponibile, rispetto a quella delle «istituzioni culturali» cui fa riferimento l’art. 4, primo comma, n. 14), dello statuto speciale. Né sussiste una competenza legislativa primaria regionale in materia di spettacolo, a prescindere dalla circostanza che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sia da tempo intervenuta con legge nella materia dello spettacolo, anche attraverso la previsione di autonome forme di finanziamento del settore. (Precedente: S. 255/2004 - mass 28672).



Atti oggetto del giudizio

legge  15/07/2022  n. 106  art. 7  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4  co. 1

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 8

Altri parametri e norme interposte