Ordinanza 288/2011 (ECLI:IT:COST:2011:288)
Massima numero 35898
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
18/10/2011; Decisione del
18/10/2011
Deposito del 04/11/2011; Pubblicazione in G. U. 09/11/2011
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Controlli automatici sulle dichiarazioni dei redditi - Comunicazione dell'esito della liquidazione quando emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione - Obbligo di effettuarla alternativamente al sostituto d'imposta o al sostituito, anziché ad entrambi - Denunciata irragionevolezza - Omessa motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Imposte e tasse - Controlli automatici sulle dichiarazioni dei redditi - Comunicazione dell'esito della liquidazione quando emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione - Obbligo di effettuarla alternativamente al sostituto d'imposta o al sostituito, anziché ad entrambi - Denunciata irragionevolezza - Omessa motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 3, primo periodo, dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo risultante dall'art. 13 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che, «Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione [...], l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali», e cioè nella parte in cui prevede l'obbligo per l'amministrazione finanziaria di comunicare alternativamente al sostituto d'imposta od al sostituito l'esito della liquidazione, in quanto le lacune nella descrizione della fattispecie, unitamente alla mancata individuazione delle ragioni di invalidità della cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui questa non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, rendono non motivata l'affermazione del rimettente circa l'evidenza del «carattere decisivo e di assoluta rilevanza» della sollevata questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 3, primo periodo, dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo risultante dall'art. 13 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che, «Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione [...], l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali», e cioè nella parte in cui prevede l'obbligo per l'amministrazione finanziaria di comunicare alternativamente al sostituto d'imposta od al sostituito l'esito della liquidazione, in quanto le lacune nella descrizione della fattispecie, unitamente alla mancata individuazione delle ragioni di invalidità della cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui questa non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, rendono non motivata l'affermazione del rimettente circa l'evidenza del «carattere decisivo e di assoluta rilevanza» della sollevata questione.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 600
art. 36
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte