Ordinanza 289/2011 (ECLI:IT:COST:2011:289)
Massima numero 35900
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  18/10/2011;  Decisione del  18/10/2011
Deposito del 04/11/2011; Pubblicazione in G. U. 09/11/2011
Massime associate alla pronuncia:  35899


Titolo
Processo penale - Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato - Obbligatoria rinnovazione degli accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato anche di fronte a situazioni di incapacità irreversibile - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e della ragionevole durata del processo - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 72 del codice di procedura penale, nella parte in cui impone di rinnovare gli accertamenti peritali anche di fronte a situazioni di incapacità irreversibile. Il giudice a quo, secondo quanto si riferisce nell'ordinanza di rimessione, ha già proceduto alla verifica periodica (la seconda) sullo stato di mente dell'imputato tramite accertamento peritale e si trova, sulla base dei suoi esiti, a dover stabilire se l'ordinanza di sospensione del processo debba essere o meno revocata: egli pertanto, nell'attuale fase del procedimento, ha già fatto applicazione della norma censurata, con conseguente difetto di rilevanza della questione. Ciò, peraltro, a prescindere dall'ulteriore rilievo che una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale del solo art. 72 cod. proc. pen. non solo non eliminerebbe, ma rischierebbe addirittura di aggravare l'ipotizzato vulnus del principio di ragionevole durata del processo: unico effetto, infatti, sarebbe quello di escludere l'obbligo degli ulteriori controlli periodici sullo stato di mente dell'imputato dopo la disposta sospensione del procedimento, col risultato di lasciare il procedimento stesso in una condizione di stasi a tempo indefinito e senza la previsione di alcuno strumento per riattivarne eventualmente il corso

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 72  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte