Sentenza 293/2011 (ECLI:IT:COST:2011:293)
Massima numero 35904
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  07/11/2011;  Decisione del  07/11/2011
Deposito del 09/11/2011; Pubblicazione in G. U. 16/11/2011
Massime associate alla pronuncia:  35905  35906


Titolo
Costituzione ed intervento - Interventi di soggetti che non rivestono la qualità di parte nei giudizi a quibus né sono titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilità.

Testo

Sono inammissibili gli interventi spiegati da AMEV (Associazione Malati Emotrasfusi e Vaccinati), dai numerosi associati aderenti a tale sodalizio, e dal Coordinamento Nazionale Danneggiati da Vaccino, in quanto per costante giurisprudenza sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale), le sole parti del giudizio principale.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 138 del 2010, nn. 151 e 94 del 2009, n. 96 del 2008, n. 245 del 2007.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 11  co. 13

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 11  co. 14

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 38  co. 1

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 2  

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 14  

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 35