Sanità pubblica - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni - Previsione, con norma di interpretazione autentica, che l'indennità integrativa speciale relativa all'indennizzo stesso per le persone affette da epatite post-trasfusionale non è soggetta a rivalutazione secondo il tasso di inflazione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai soggetti portatori della sindrome da talidomide - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122 per violazione del principio di uguaglianza. Infatti, poiché la ratio del beneficio concesso ai soggetti portatori della sindrome da talidomide è da ravvisarsi nell'immissione in commercio di un farmaco in assenza di adeguati controlli sanitari sui suoi effetti, esso ha fondamento analogo, se non identico, a quello del beneficio introdotto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992, per le persone affette da epatite post-trasfusionale, ove i danni irreversibili subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure incentivati e promossi dall'autorità nell'ambito di una politica sanitaria pubblica. Eppure solo ai primi è riconosciuta la rivalutazione annuale dell'intero indennizzo, mentre agli ultimi la rivalutazione è negata proprio sulla componente diretta a coprire la maggior parte dell'indennizzo stesso, con la conseguenza, tra l'altro, che soltanto questo rimane esposto alla progressiva erosione derivante dalla svalutazione.