Consiglio regionale - Norme della Regione Siciliana - Incompatibilità alla carica di deputato regionale - Previsione che, ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorra dal passaggio in giudicato della sentenza - Eccepita inammissibilità per irrilevanza della questione - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-sexies, comma 1-bis, della legge della Regione siciliana n. 29 del 1951, come modificato dall'art. 1 della legge della Regione siciliana 7 luglio 2009, n. 8, nella parte in cui prevede che, nel caso sia accertata in sede giudiziale l'incompatibilità del deputato regionale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, va respinta l'eccezione di inammissibilità per la dedotta inapplicabilità, nel giudizio a quo, della disciplina previgente, che per effetto della dichiarazione di costituzionalità astrattamente rivivrebbe, perché a prescindere dalla dubbia ammissibilità della reviviscenza di norme abrogate da disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime, le questioni incidentali di legittimità, ai fini del giudizio di rilevanza, sono ammissibili quando la norma impugnata è applicabile nel processo d'origine e, quindi, la decisione della Corte è idonea a determinare effetti nel processo stesso, mentre è totalmente ininfluente sull'ammissibilità della questione il "senso" degli ipotetici effetti che potrebbero derivare per le parti in causa da una pronuncia sulla costituzionalità della legge.
- Sulla reviviscenza di norme abrogate da disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime, v., citate, sentenze n. 24 del 2011, n. 74 del 1996, n. 310 del 1993 e ordinanza n. 306 del 2000
- Sull'ininfluenza, ai fini dell'ammissibilità degli ipotetici effetti della pronuncia sulla costituzionalità nel giudizio a quo, v., citata, sentenza n. 98 del 1997.