Regioni (competenza concorrente) - Promozione e organizzazione di attività culturali - Intervento regionale in materia sulla base dei criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni - Ricorso delle Regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Lamentata violazione della potestà legislativa in materia di organizzazione regionale, dei principi costituzionali in materia dei rapporti tra atti nazionali e regionali nonché dell'autonomia regionale, anche statutaria speciale, in materia di spettacolo - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 217020).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, terzo, quarto e sesto comma, Cost., nonché dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche in riferimento all’art. 4, primo comma, n. 1) e n. 14), dello statuto speciale – dell’art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022, che prevede che le regioni intervengano in materia di spettacolo – nell’ambito delle azioni indicate dal legislatore statale sulla base dei criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. La disposizione impugnata non costituisce un’ipotesi di chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative da parte dello Stato, poiché le funzioni di cui si tratta – indicate alle successive lett. a) e b) – sono e restano nella titolarità delle regioni. Piuttosto, essa si pone come principio fondamentale della materia «promozione e organizzazione di attività culturali» con l’obiettivo di favorire una maggiore omogeneità tra i diversi sistemi regionali che operano per la promozione e il sostegno delle attività dello spettacolo, al fine di rafforzare la complessiva efficacia dell’intervento pubblico nel settore. Infine, nemmeno sussiste la violazione dei parametri statutari evocati, in quanto la materia dello spettacolo, da ricondurre alla competenza legislativa concorrente concernente la «promozione e organizzazione di attività culturali», ha una portata ben più ampia, e comunque non sovrapponibile, rispetto a quella delle «istituzioni culturali» cui fa riferimento l’art. 4, primo comma, n. 14), dello statuto speciale. Né sussiste una competenza legislativa primaria regionale in materia di spettacolo, a prescindere dalla circostanza che la Regione Friuli-Venezia Giulia sia da tempo intervenuta con legge nella materia dello spettacolo, anche attraverso la previsione di autonome forme di finanziamento del settore. (Precedente: S. 255/2004 – mass 28672).