Sentenza 294/2011 (ECLI:IT:COST:2011:294)
Massima numero 35908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
07/11/2011; Decisione del
07/11/2011
Deposito del 09/11/2011; Pubblicazione in G. U. 16/11/2011
Titolo
Consiglio regionale - Norme della Regione Siciliana - Incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della Provincia regionale - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza nell'accesso alle cariche elettive - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura.
Consiglio regionale - Norme della Regione Siciliana - Incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della Provincia regionale - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza nell'accesso alle cariche elettive - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura.
Testo
E' costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. (con assorbimento degli ulteriori profili di censura), la legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29, come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 , nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della Provincia regionale, in quanto la norma non rispetta il vincolo, stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 2 luglio 2004, n. 165, che obbliga tutte le Regioni a rispettare il parallelismo tra le ipotesi di illegittimità e quelle di incompatibilità.
E' costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. (con assorbimento degli ulteriori profili di censura), la legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29, come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 , nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della Provincia regionale, in quanto la norma non rispetta il vincolo, stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 2 luglio 2004, n. 165, che obbliga tutte le Regioni a rispettare il parallelismo tra le ipotesi di illegittimità e quelle di incompatibilità.
- Sulla incompatibilità tra la carica di deputato regionale e quella di sindaco o assessore di un Comune, v., citata, sentenza n. 143 del 2010.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
20/03/1951
n. 29
art.
co.
legge della Regione siciliana
05/12/2007
n. 22
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
statuto regione Sicilia
art. 9
Altri parametri e norme interposte
legge 02/07/2004
n. 165
art. 2
co. 1 lett. c)
legge 02/07/2004
n. 165
art. 3
co. 1 lett. a)