Ordinanza 295/2011 (ECLI:IT:COST:2011:295)
Massima numero 35910
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  07/11/2011;  Decisione del  07/11/2011
Deposito del 09/11/2011; Pubblicazione in G. U. 16/11/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Straniero - Configurazione come delitto della mera inottemperanza dello straniero che, già destinatario di un provvedimento di espulsione e di un ordine di allontanamento, continui a permanere nel territorio dello Stato - Previsione della pena della reclusione fino a cinque anni - Denunciata violazione dei principi di proporzionalità della pena nonchè dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali - Sopravvenuta incompatibilità con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea interpretativa della disciplina comunitaria - Sopravvenuta modifica normativa della disciplina impugnata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

Testo

Va disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente in ordine alle questioni di legittimità costituzionale − sollevate in relazione agli artt. 3, 11, 27 e 117 della Costituzione − dell'art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1, comma 22, lettera m), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) nella parte in cui - in contrasto con la direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare») - configura come delitto la mera inottemperanza dello straniero che, già destinatario di un provvedimento di espulsione e di un ordine di allontanamento a norma dei precedenti commi 5-ter e 5-bis, continui a permanere nel territorio dello Stato, e comunque nella parte in cui prevede, per tale delitto, la pena della reclusione fino a cinque anni. Invero, successivamente alla deliberazione dell'ordinanza di rimessione, sono intervenute rilevanti variazioni del quadro normativo nella specifica disciplina dell'inottemperanza ad ordini di allontanamento reiterati dopo l'accertamento dell'inosservanza di un primo provvedimento dello stesso genere, nonché la sostituzione della stessa norma censurata. In particolare, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza 28 aprile 2011, causa C-61/11 PPU - avente ad oggetto la domanda di rinvio pregiudiziale per l'interpretazione delle norme contenute nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE, recante «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», il cui termine di attuazione è inutilmente scaduto in data 24 dicembre 2010 - , affermando che gli artt. 15 e 16 della citata direttiva ostano all'applicazione negli Stati membri di disposizioni che prevedano «l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo» ed, ancora, che è compito del giudice nazionale «disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente l'art. 14, comma 5-ter, di tale decreto legislativo», tenendo altresì in debito conto il principio «dell'applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri». Inoltre, la norma incriminatrice contenuta nell'art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera d), numero 6, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2011, n. 129, sicché, secondo il testo vigente, la condotta di inottemperanza all'ordine di allontanamento emesso in applicazione del terzo periodo del novellato comma 5-ter − e cioè dopo l'accertamento della mancata osservanza, da parte dello straniero, di una precedente intimazione a lasciare il territorio dello Stato − è sanzionata mediante la sola pena della multa. Pertanto, considerato che, relativamente alla norma censurata, si sono succedute nel tempo due vicende modificative - costituite, rispettivamente, dalla incompatibilità sopravvenuta con la disciplina comunitaria e dalla successiva riforma, con la sostituzione di pene pecuniarie alla sanzione detentiva originariamente comminata - e che il richiamato ius superveniens, alla luce dei principi che governano la successione di leggi penali nel tempo, pone la questione della perdurante applicabilità della norma incriminatrice contenuta nel testo previgente dell'art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, va rimessa ai giudici a quibus la valutazione circa l'attuale rilevanza delle questioni sollevate.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 14  co. 5

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 22

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte