Ordinanza 296/2011 (ECLI:IT:COST:2011:296)
Massima numero 35912
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  07/11/2011;  Decisione del  07/11/2011
Deposito del 09/11/2011; Pubblicazione in G. U. 16/11/2011
Massime associate alla pronuncia:  35911


Titolo
Ordinamento militare - Abrogazione del divieto di costituire associazioni di carattere militare - Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi che individuino la permanenza in vigore delle disposizioni legislative statali indispensabili - Asserita mancanza di una valida delega - Sopravvenuto ius superveniens reiterante l'effetto abrogativo - Necessità di valutare la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Va disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente in ordine alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione all' art. 76 della Costituzione, dell'art. 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) e, per l'effetto, dell'art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), nella parte in cui, al numero 297 del comma 1, abroga il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare). Successivamente all'ordinanza di rimessione, è infatti entrato in vigore il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore), adottato anch'esso, secondo quanto precisato nel suo preambolo, in attuazione della delega conferita con «la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005, e successive modificazioni»: decreto delegato il cui art. 1 stabilisce che «Ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-ter e 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni (...) b) dall'Allegato 1 sono espunte le disposizioni legislative statali indicate nell'Allegato B al presente decreto», tra cui è inserito il d. lgs. n. 43 del 1948. Pertanto, in epoca successiva all'ordinanza di rimessione, è stata emanata una disposizione che reitera l'effetto abrogativo del d. lgs. n. 43 del 1948, già realizzato con la norma oggetto della censura, con la conseguenza che, a fronte di questo ius superveniens, spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate

Atti oggetto del giudizio

legge  28/11/2005  n. 246  art. 14  co. 14

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte