Ordinanza 298/2011 (ECLI:IT:COST:2011:298)
Massima numero 35914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
07/11/2011; Decisione del
07/11/2011
Deposito del 09/11/2011; Pubblicazione in G. U. 16/11/2011
Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Delimitazione - Esclusione degli ulteriori parametri e profili di costituzionalità evocati da una delle parti costituite.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Delimitazione - Esclusione degli ulteriori parametri e profili di costituzionalità evocati da una delle parti costituite.
Testo
L'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle sole norme e parametri indicati, pur se implicitamente, nell'ordinanza di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in questa fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, tanto se siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, quanto se siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. Pertanto, gli ulteriori parametri e profili di costituzionalità evocati dalla società costituita non possono formare oggetto di decisione.
Negli stessi termini, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 184/2011 e n. 42/2011, ordinanza n. 139/2011.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
26/05/2009
n. 12
art. 2
co. 3
legge della Regione Puglia
26/05/2009
n. 12
art. 3
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
Trattato CE
n.
art. 49
Trattato CE
n.
art. 81