Ordinanza 298/2011 (ECLI:IT:COST:2011:298)
Massima numero 35914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  07/11/2011;  Decisione del  07/11/2011
Deposito del 09/11/2011; Pubblicazione in G. U. 16/11/2011
Massime associate alla pronuncia:  35915  35916


Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Delimitazione - Esclusione degli ulteriori parametri e profili di costituzionalità evocati da una delle parti costituite.

Testo

L'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle sole norme e parametri indicati, pur se implicitamente, nell'ordinanza di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in questa fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, tanto se siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, quanto se siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. Pertanto, gli ulteriori parametri e profili di costituzionalità evocati dalla società costituita non possono formare oggetto di decisione.

Negli stessi termini, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 184/2011 e n. 42/2011, ordinanza n. 139/2011.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  26/05/2009  n. 12  art. 2  co. 3

legge della Regione Puglia  26/05/2009  n. 12  art. 3  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

Trattato CE    n.   art. 49  

Trattato CE    n.   art. 81