Ordinanza 298/2011 (ECLI:IT:COST:2011:298)
Massima numero 35915
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  07/11/2011;  Decisione del  07/11/2011
Deposito del 09/11/2011; Pubblicazione in G. U. 16/11/2011
Massime associate alla pronuncia:  35914  35916


Titolo
Istruzione - Norme della Regione Puglia in tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati pugliesi - Master scelti dagli interessati - Obbligatoria erogazione da parte di istituti di formazione avanzata che abbiano svolto continuativamente, nei precedenti dieci anni solari, attività documentabile di formazione post lauream - Denunciata violazione di taluni parametri costituzionali e, in particolare, dei principi di libera prestazione dei servizi, di adeguatezza, di proporzionalità, di libera concorrenza e di non discriminazione stabiliti dal Trattato CE - Censura formulata in modo generico ed apodittico - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Puglia 26 maggio 2009, n. 12, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, commi primo e secondo, lett. e) ed l), Cost., in quanto prevede che «I master scelti dagli interessati devono essere erogati da istituti di formazione avanzata, sia privati sia pubblici, che abbiano svolto, continuativamente, nei dieci anni solari precedenti all'emanazione dell'avviso pubblico relativo alla concessione delle borse di studio, attività documentabile di formazione post lauream», precisando che «Per attività di formazione post lauream ci si riferisce ai soli corsi diretti esclusivamente a soggetti già in possesso di diploma di laurea, la cui durata non sia stata inferiore a 800 ore». Il rimettente, da un lato, deduce genericamente la violazione di taluni principi stabiliti dal Trattato CE, senza minimamente spiegare in dettaglio gli specifici motivi per cui la disposizione de qua si porrebbe in contrasto con detti principi, sicché la censura risulta formulata in modo generico ed apodittico; dall'altro, non indica espressamente i motivi che osterebbero alla non applicazione del diritto interno in contrasto con il diritto dell'Unione europea, con conseguente insufficienza della motivazione sulla rilevanza della questione.

Sulla (manifesta) inammissibilità di questioni formulate in modo generico ed apodittico, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 288/2010 e n. 80/2010, ordinanza n. 31/2010.

Sulla necessità che il rimettente indichi espressamente i motivi che osterebbero alla non applicazione del diritto interno in contrasto con il diritto dell'Unione europea, poiché nei giudizi di costituzionalità in via incidentale è possibile invocare la violazione del diritto comunitario solo nell'ipotesi in cui lo stesso non sia immediatamente applicabile, v., ex plurimis, le citate sentenze n. 288/2010, n. 227/2010, n. 125/2009 e n. 284/2007.

Con riferimento al rinvio pregiudiziale ex art. 234 Trattato CE, che i giudici nazionali, chiamati ad interpretare il diritto comunitario, devono utilizzare qualora conservino dei dubbi rilevanti sulla compatibilità delle norme interne, v. la citata sentenza n. 284/2007.

Nel senso che «la questione di compatibilità comunitaria costituisce un prius logico e giuridico rispetto alla questione di costituzionalità, poiché investe la stessa applicabilità della norma censurata nel giudizio a quo e pertanto la rilevanza della questione», v. le citate ordinanze n. 241/2010 e n. 100/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  26/05/2009  n. 12  art. 2  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

Trattato CE    n.   art. 49  

Trattato CE    n.   art. 81