Istruzione - Norme della Regione Puglia in tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati pugliesi - Master scelti dagli interessati - Erogazione da parte di più istituti di formazione avanzata in Associazione temporanea d'impresa o in Associazione temporanea di scopo - Obbligo per ciascun componente di dette associazioni di possedere i requisiti di legge - Denunciata violazione di taluni parametri costituzionali e, in particolare, dei principi di libera prestazione dei servizi, di adeguatezza, di proporzionalità, di libera concorrenza e di non discriminazione stabiliti dal Trattato CE - Carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, per carente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Puglia 26 maggio 2009, n. 12, impugnato, in riferimento agli artt. 41 e 117, commi primo e secondo, lett. e) ed l), Cost., in quanto prevede che, «Nel caso in cui i master prescelti dagli interessati siano erogati da più istituti di formazione avanzata in Associazione temporanea d'impresa o in Associazione temporanea di scopo, i requisiti di cui all'articolo 2 devono essere posseduti da ciascun componente di dette associazioni». Infatti, il rimettente nulla dice in ordine all'applicabilità della disposizione denunciata per la soluzione del caso concreto dedotto in giudizio, riguardo al quale non è dato sapere se la società ricorrente abbia effettivamente erogato (o eroghi) master post lauream in forma di Associazione temporanea di imprese ovvero in Associazione temporanea di scopo e se il numero complessivo di ore di lezione effettuate nel pur ritenuto insufficiente arco di tempo quinquennale sia o meno riferibile esclusivamente all'attività formativa da essa svolta.