Sentenza 299/2011 (ECLI:IT:COST:2011:299)
Massima numero 35917
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  09/11/2011;  Decisione del  09/11/2011
Deposito del 10/11/2011; Pubblicazione in G. U. 16/11/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Marche - Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Associazione Mediateca della Marche che svolge attività di catalogazione, di editoria e di Marche Film Commission - Inquadramento nel ruolo regionale previo espletamento di concorso riservato nella posizione contrattuale corrispondente a quella ricoperta - Ingiustificata deroga al principio della natura comparativa ed aperta del concorso pubblico - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell'ulteriore censura.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 16, comma 2, della legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n. 20, il quale prevede l'inquadramento nel ruolo regionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Associazione Mediateca delle Marche che svolge attività di catalogazione, di editoria e di Marche Film Commission, previo espletamento di concorso riservato nella posizione contrattuale corrispondente a quella ricoperta. La natura delle esperienze pregresse maturate dal personale a cui favore è stabilita dalla norma de qua la riserva integrale risulta inidonea a giustificare, in chiave di buon andamento della pubblica amministrazione, la preclusione dell'accesso agli altri aspiranti ai ruoli regionali, in deroga al principio della natura comparativa ed aperta del concorso pubblico. Le attività di catalogazione, di editoria e di cosiddetta «Marche Film Commission» (attinenti alla creazione delle condizioni per attrarre set di produzioni cinetelevisive e pubblicitarie ed alla ricerca di ambientazioni adatte alle esigenze scenografiche) non appaiono, infatti, connotate, per loro natura, da specificità ed originalità tali da escludere che esse possano essere espletate ricorrendo a personale esterno che abbia eventualmente maturato analoghe esperienze. Di conseguenza, le esigenze di consolidare le professionalità acquisite non possono dirsi strettamente funzionali a quelle di buon andamento dell'amministrazione. (Resta assorbita l'ulteriore censura di violazione dell'art. 3 Cost.).

Sulla «natura comparativa ed aperta della procedura, quale elemento essenziale del concorso pubblico», v., tra le ultime, la citata sentenza n. 7/2011.

Sui limiti alla facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico, che possono essere «considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle», v., ex plurimis, le citate sentenze n. 52/2011 e n. 195/2010.

Nel senso che il principio del pubblico concorso «non tollera, salvo circostanze del tutto eccezionali, la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno», v. le citate sentenze n. 267/2010 e n. 100/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  28/12/2010  n. 20  art. 16  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte