Regioni (competenza concorrente) - Promozione e organizzazione di attività culturali - Promozione dell'istituzione di osservatori regionali dello spettacolo - Promozione di pratiche per il monitoraggio e la valutazione degli interventi pubblici in materia di spettacolo - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata violazione della potestà legislativa in materia di organizzazione regionale, dei principi costituzionali in materia dei rapporti tra atti nazionali e regionali nonché dell'autonomia regionale in materia di spettacolo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 217020).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Lombardia in riferimento all’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dell’art. 7, comma 1, secondo periodo, lett. a) e b), della legge n. 106 del 2022, il quale, prevedendo che le regioni intervengano in materia di spettacolo - nell’ambito delle azioni indicate dal legislatore statale sulla base dei criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, stabilisce che le regioni, anche sulla base dei criteri definiti negli accordi approvati in sede di Conferenza, promuovono l’istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo (lett. a) e favoriscono la diffusione di pratiche per il monitoraggio e la valutazione degli interventi pubblici in materia di spettacolo, sulla base dei criteri definiti negli accordi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni (lett. b). Le disposizioni impugnate non pongono alcun obbligo per le regioni di affidare agli osservatori regionali le funzioni informative in materia di spettacolo.