Bilancio e contabilità pubblica - Finanza pubblica allargata - Bilancio degli enti locali dissestati - Obbligo di redazione del bilancio stabilmente riequilibrato - Diniego dell'approvazione da parte del Ministero dell'interno - Censura di disposizione diversa da quella per cui è motivata la doglianza - Irrilevanza ed erroneo presupposto interpretativo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 036009).
Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza e per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Campania, sez. prima, in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost., degli artt. 259, comma 1, e 261, comma 4, t.u. enti locali. Quanto all’art. 261, comma 4, t.u. enti locali, tale disposizione – che riguarda l’ipotesi in cui il Ministero dell’interno, in caso di diniego dell’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, diffida l’ente locale a presentare, entro l’ulteriore termine perentorio di 45 giorni, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che hanno impedito l’adozione di un parere favorevole da parte della Commissione per la finanza degli enti locali – non trova applicazione nel giudizio a quo, che non attiene all’evenienza ora indicata. Quanto all’art. 259, comma 1, t.u. enti locali, il rimettente motiva l’intera ordinanza con riferimento a diversa norma (contenuta nell’art. 262, comma 1, t.u. enti locali).