Ordinanza 301/2011 (ECLI:IT:COST:2011:301)
Massima numero 35919
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
09/11/2011; Decisione del
09/11/2011
Deposito del 10/11/2011; Pubblicazione in G. U. 16/11/2011
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Filiazione naturale - Riconoscimento di minore di sedici anni già riconosciuto da un genitore - Rifiuto di consenso opposto da quest'ultimo - Procedimento diretto ad ottenere sentenza che tenga luogo del consenso mancante - Nomina di un curatore speciale al minore, affinché sia "autonomamente rappresentato e difeso in giudizio" - Esclusione in base alla giurisprudenza di legittimità (secondo cui il minore infrasedicenne non assume qualità di parte) - Lamentata violazione della tutela dell'infanzia, del diritto al giusto processo, del diritto di difesa e della tutela giuridica dei figli nati fuori dal matrimonio - Ritenuta ingiustificata disparità di trattamento rispetto al minore ultrasedicenne - Questione identica ad altra già decisa - Manifesta infondatezza.
Filiazione naturale - Riconoscimento di minore di sedici anni già riconosciuto da un genitore - Rifiuto di consenso opposto da quest'ultimo - Procedimento diretto ad ottenere sentenza che tenga luogo del consenso mancante - Nomina di un curatore speciale al minore, affinché sia "autonomamente rappresentato e difeso in giudizio" - Esclusione in base alla giurisprudenza di legittimità (secondo cui il minore infrasedicenne non assume qualità di parte) - Lamentata violazione della tutela dell'infanzia, del diritto al giusto processo, del diritto di difesa e della tutela giuridica dei figli nati fuori dal matrimonio - Ritenuta ingiustificata disparità di trattamento rispetto al minore ultrasedicenne - Questione identica ad altra già decisa - Manifesta infondatezza.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 250 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 30, 31 e 111 Cost. in quanto identica questione è stata già dichiarata non fondata dalla sentenza n. 83 del 2011 e il rimettente non adduce elementi nuovi.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 250 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 30, 31 e 111 Cost. in quanto identica questione è stata già dichiarata non fondata dalla sentenza n. 83 del 2011 e il rimettente non adduce elementi nuovi.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 250
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte