Sentenza 303/2011 (ECLI:IT:COST:2011:303)
Massima numero 35921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  09/11/2011;  Decisione del  09/11/2011
Deposito del 11/11/2011; Pubblicazione in G. U. 16/11/2011
Massime associate alla pronuncia:  35922  35923  35924  35925  35926  35927  35928  35929


Titolo
Lavoro e occupazione - Conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato - Spettanza al lavoratore illegittimamente estromesso alla scadenza del termine di un'indennità onnicomprensiva da liquidare tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - Dimidiazione del limite massimo dell'indennità, in presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione di lavoratori già occupati con contratto a termine - Applicabilità della censurata normativa a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010 - Eccezione di inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza - Reiezione.

Testo

In un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale promosso con ordinanza di rimessione della Corte di cassazione non è fondata l'eccezione di inammissibilità delle sollevate questioni per difetto di rilevanza, formulata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e da una parte privata costituita - sotto il profilo della ipoteticità delle questioni stesse perché afferenti norme destinate a trovare applicazione solo nell'àmbito del giudizio rescissorio avanti alla competente Corte d'appello e senza alcun elemento di raccordo con le peculiarità del caso di specie - ove, come accade nel presente giudizio, la Corte di cassazione - muovendo dalla ragionevole premessa dell'applicabilità della normativa sopravvenuta oggetto di censura a tutti i giudizi, anche se pendenti in grado di legittimità come quello sottoposto al suo esame - abbia motivatamente formulato una prognosi di cassazione della sentenza impugnata perché quanto in essa disposto si pone in contrasto con la disciplina sopravvenuta in oggetto, sicché il vaglio di legittimità costituzionale della normativa stessa ha carattere preliminare e, quindi, le questioni sono da considerare rilevanti anche per il giudizio di cassazione. (Fattispecie riguardante le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro").



Atti oggetto del giudizio

legge  04/11/2010  n. 183  art. 32  co. 5

legge  04/11/2010  n. 183  art. 32  co. 6

legge  04/11/2010  n. 183  art. 32  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6    co. 1  

Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato  18/03/1999  n.   art.   

direttiva CE  28/06/1999  n. 70  art.