Lavoro e occupazione - Conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato - Spettanza al lavoratore illegittimamente estromesso alla scadenza del termine di un'indennità onnicomprensiva da liquidare tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - Dimidiazione del limite massimo dell'indennità, in presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione di lavoratori già occupati con contratto a termine - Applicabilità della censurata normativa a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010 - Eccezione di inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
Deve essere respinta l'eccezione, formulata da una parte privata costituita, di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010, per difetto di motivazione sulla rilevanza, asseritamente derivante dalla mancata precisazione, nell'ordinanza di rimessione, che il lavoratore ricorrente a causa della illegittima assunzione a termine, avrebbe effettivamente e concretamente potuto percepire a titolo di risarcimento del danno, in applicazione della previgente normativa, una somma maggiore di quella che potrebbe essergli riconosciuta in base ai criteri previsti dalle norme censurate. Infatti, il Tribunale remittente - dopo aver premesso di aver già dichiarato con sentenza parziale la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato - ha chiaramente spiegato di dovere, conseguentemente, fare applicazione, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno subìto dal ricorrente, le nuove disposizioni di cui sospetta la non conformità alla Costituzione.