Sentenza 303/2011 (ECLI:IT:COST:2011:303)
Massima numero 35924
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  09/11/2011;  Decisione del  09/11/2011
Deposito del 11/11/2011; Pubblicazione in G. U. 16/11/2011
Massime associate alla pronuncia:  35921  35922  35923  35925  35926  35927  35928  35929


Titolo
Lavoro e occupazione - Conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato - Spettanza al lavoratore illegittimamente estromesso alla scadenza del termine di un'indennità onnicomprensiva da liquidare tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - Dimidiazione del limite massimo dell'indennità, in presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione di lavoratori già occupati con contratto a termine - Applicabilità della censurata normativa a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010 - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza - Esclusione, attesa anche la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa de qua - Non fondatezza della questione.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010, sollevate in riferimento all'art. 3, primo comma Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza del trattamento indennitario forfetizzato, introdotto dalla riforma in oggetto, rispetto al più sostanzioso risarcimento che sarebbe stato assicurato dal "diritto vivente" ricavato dalla normativa generale di diritto comune. Infatti, la disciplina censurata prende spunto dalle obiettive incertezze verificatesi nell'esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente, con l'esito di risarcimenti ingiustificatamente differenziati in misura eccessiva. Essa deve inserirsi in tale contesto e da ciò emerge la sua finalizzazione di introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione. Così ricostruita la ratio legis, la normativa di riforma in oggetto sfugge alle proposte censure di non ragionevolezza. In termini generali, tale normativa non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest'ultimo l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Difatti, l'indennità in prevista dall'art. 32, commi 5 e 6, della legge n. 183 del 2010 va chiaramente ad integrare la garanzia della conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato - che è la protezione più intensa che possa essere riconosciuta ad un lavoratore precario - che la normativa censurata presuppone, comporta altresì l'infondatezza delle censure formulate sull'assunto dell'onnicomprensività del trattamento forfettario previsto dalla normativa in oggetto e, quindi, della sua insufficienza. Invero, un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa stessa non può non indurre a ritenere, sulla base delle precedenti considerazioni, che il danno forfettizzato dall'indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto "intermedio", quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto. A partire dalla sentenza con cui il giudice, rilevato il vizio della pattuizione del termine, converte il contratto di lavoro che prevedeva una scadenza in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva.



Atti oggetto del giudizio

legge  04/11/2010  n. 183  art. 32  co. 5

legge  04/11/2010  n. 183  art. 32  co. 6

legge  04/11/2010  n. 183  art. 32  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Altri parametri e norme interposte