Lavoro e occupazione - Conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato - Spettanza al lavoratore illegittimamente estromesso alla scadenza del termine di un'indennità onnicomprensiva da liquidare tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - Dimidiazione del limite massimo dell'indennità, in presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione di lavoratori già occupati con contratto a termine - Applicabilità della censurata normativa a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010 - Denunciata violazione del diritto del cittadino al lavoro e del principio di effettività della tutela giurisdizionale - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010, sollevate in riferimento all'art. 4 Cost., sotto il profilo secondo cui la normativa censurata vanificherebbe in modo manifesto il diritto del cittadino al lavoro, anche per effetto della non aderenza di essa alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE. Infatti, la normativa di cui si tratta - salvaguardando la "conversione" del contratto di lavoro cui sia stato illegittimamente apposto un termine in contratto a tempo indeterminato - è del tutto conforme al costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, formatasi con riguardo al suddetto parametro costituzionale, secondo cui «resta affidata alla discrezionalità del legislatore la scelta dei tempi e dei modi di attuazione della garanzia del diritto al lavoro» (tra le altre, sentenza n. 419 del 2000). D'altra parte, non sussiste alcuna lesione del diritto al lavoro neppure sul versante della presunta contravvenzione all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE. Invero, l'esigenza di misure di contrasto dell'abusivo ricorso al termine nei contratti di lavoro, non solo proporzionate, ma anche sufficientemente effettive e dissuasive - quale si ricava dalla succitata normativa europea nella ricostruzione operatane dalla Corte di giustizia dell'Unione - risulta nella specie soddisfatta, con riguardo all'art. 4 Cost. di cui si tratta, dalla sanzione più incisiva che l'ordinamento possa predisporre a tutela del posto di lavoro, cioè dalla prevista trasformazione del rapporto lavorativo da tempo determinato a tempo indeterminato, corroborata da un'indennità di ammontare certo.