Lavoro e occupazione - Conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato - Spettanza al lavoratore illegittimamente estromesso alla scadenza del termine di un'indennità onnicomprensiva da liquidare tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - Dimidiazione del limite massimo dell'indennità, in presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione di lavoratori già occupati con contratto a termine - Applicabilità della censurata normativa a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010 - Denunciata lesione del diritto di azione e dell'integrità delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010, sollevate in riferimento all'art. 24 Cost. - con il quale nella impostazione di uno dei giudici rimettenti fa corpo l'art. 111, secondo comma, Cost. - perché, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il presidio costituzionale sopra richiamato attiene al diritto alla tutela giurisdizionale (sentenza n. 419 del 2000) ovvero «attribuisce diritti processuali che presuppongono la posizione sostanziale alla cui soddisfazione essi sono finalizzati, con la conseguenza che la disciplina sostanziale non attiene alla garanzia del parametro suddetto» (sentenza n. 401 del 2008), mentre la normativa censurata - nel dettare una disciplina con effetti retroattivi - ha certamente inciso soltanto sul profilo sostanziale delle regole del risarcimento del danno prodotto dall'illegittima apposizione di una scadenza al contratto di lavoro, preservando, del resto, il nucleo della tutela richiesta dal ricorrente con le proposte domande di caducazione del termine e di ristoro del pregiudizio economico sofferto a cagione dell'interruzione del rapporto. Neppure vi è lesione dell'integrità delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria, visto che, come più volte affermato da questa, la sfera riservata al potere giurisdizionale non è violata quando il legislatore ordinario non tocca la potestà di giudicare, ma opera sul piano generale ed astratto delle fonti, costruendo il modello normativo cui la decisione del giudice deve riferirsi (sentenze n. 170 del 2008 e n. 432 del 1997; ordinanza n. 263 del 2002). Tale ultima evenienza si verifica nella specie, in quanto il legislatore, introducendo la forfettizzazione del risarcimento spettante al lavoratore invalidamente assunto a termine, si è mosso sul piano delle fonti, senza ingerirsi nella specifica risoluzione delle concrete fattispecie in contenzioso.