Sentenza 303/2011 (ECLI:IT:COST:2011:303)
Massima numero 35927
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  09/11/2011;  Decisione del  09/11/2011
Deposito del 11/11/2011; Pubblicazione in G. U. 16/11/2011
Massime associate alla pronuncia:  35921  35922  35923  35924  35925  35926  35928  35929


Titolo
Lavoro e occupazione - Conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato - Spettanza al lavoratore illegittimamente estromesso alla scadenza del termine di un'indennità onnicomprensiva da liquidare tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - Dimidiazione del limite massimo dell'indennità, in presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione di lavoratori già occupati con contratto a termine - Applicabilità della censurata normativa a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010 - Eccezione di inammissibilità delle questioni perché prive di oggetto - Reiezione.

Testo

Deve essere respinta l'eccezione (formulata dal Presidente del Consiglio dei ministri e una parte privata costituita) di inammissibilità per mancanza di oggetto di alcune delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010, sollevate in relazione all'art. 117, primo comma, Cost. (con l'interposizione dell'art. 6, primo comma, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 agosto 1955, n. 848), sotto il profilo secondo cui le disposizioni censurate segnerebbero un'ingiustificata intromissione del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, diretto ad influire sulla decisione di singole controversie o su un gruppo di esse e, quindi, da rappresentare, in danno dei lavoratori interessati, un intervento del legislatore volto ad incidere su controversie in corso, in difetto di "ragioni imperative di interesse generale" che possano eccezionalmente autorizzare tale tipo di iniziative, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'eccezione suindicata si basa sull'assunto di ritenere che il giudice remittente, nel formulare la suddetta questione, non avrebbe espressamente menzionato - né nel dispositivo, né nella motivazione dell'ordinanza di rimessione - il comma 7 del suddetto art. 32 - ossia la disposizione che sancisce la riferibilità della novella a tutti i giudizi anche pendenti e, dunque, l'efficacia retroattiva della norma - ma avrebbe fatto riferimento ai soli commi 5 e 6. Tuttavia, ancorché sia certo che il giudice a quo si soffermi lungamente sul comma 7 del citato art. 32 per accreditarne l'applicabilità - secondo un'interpretazione a suo dire costituzionalmente orientata - a tutti i giudizi compreso il proprio, ciò tuttavia non può non portare, con altrettanta certezza, alla conclusione che, in tal modo, anche il suddetto comma finisce per essere ineluttabilmente attratto nell'oggetto delle censure.



Atti oggetto del giudizio

legge  04/11/2010  n. 183  art. 32  co. 5

legge  04/11/2010  n. 183  art. 32  co. 6

legge  04/11/2010  n. 183  art. 32  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6    co. 1