Sentenza 193/2023 (ECLI:IT:COST:2023:193)
Massima numero 45808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  21/06/2023;  Decisione del  21/06/2023
Deposito del 27/10/2023; Pubblicazione in G. U. 02/11/2023
Massime associate alla pronuncia:  45800  45801  45802  45803  45804  45805  45806  45807


Titolo
Regioni (competenza concorrente) - Promozione e organizzazione di attività culturali - Disciplina degli osservatori regionali dello spettacolo - Ricorso della Regione Campania - Lamentata violazione della potestà legislativa in materia di organizzazione regionale, nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 217020).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., dell’art. 7 della legge n. 106 del 2022, che disciplina gli osservatori regionali dello spettacolo. La disposizione impugnata non contiene una disciplina completa ed autoapplicativa e non costituisce un’ipotesi di chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato. Essa, nel definire i principi fondamentali della materia, ha promosso anche la definizione condivisa tra Stato e regioni delle modalità e dei criteri che dovranno ispirare tanto l’attività informativa, quanto l’attività di verifica e monitoraggio degli interventi in materia di spettacolo, al fine di rafforzare l’omogeneità e la coerenza dell’attività amministrativa di promozione e sostegno pubblico del settore.



Atti oggetto del giudizio

legge  15/07/2022  n. 106  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte