Lavoro e occupazione - Conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato - Spettanza al lavoratore illegittimamente estromesso alla scadenza del termine di un'indennità onnicomprensiva da liquidare tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - Dimidiazione del limite massimo dell'indennità, in presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione di lavoratori già occupati con contratto a termine - Applicabilità della censurata normativa a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010 - Denunciata violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 sollevate in relazione all'art. 117, primo comma, Cost. (con l'interposizione dell'art. 6, primo comma, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 agosto 1955, n. 848), perché le disposizioni censurate segnerebbero un'ingiustificata intromissione del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, diretto ad influire sulla decisione di singole controversie o su un gruppo di esse e, quindi, da rappresentare, in danno dei lavoratori interessati, un intervento del legislatore volto ad incidere su controversie in corso, in difetto di "ragioni imperative di interesse generale" che possano eccezionalmente autorizzare tale tipo di iniziative, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Le suddette questioni - da esaminare alla luce dei principi fissati con le sentenze di questa Corte n. 348 e n. 349 del 2007 e della copiosa giurisprudenza successiva ad esse conformi cui si intende dare seguito - appaiono destituite di fondamento in quanto l'esame della giurisprudenza della Corte di Strasburgo relativa all'art. 6 CEDU evidenzia che il veto al legislatore d'interferire nell'amministrazione della giustizia è inteso ad evitare ogni influenza sulla soluzione giudiziaria di una controversia (o di un gruppo di controversie) di cui sia parte lo Stato, salvo che per imperative ragioni d'interesse generale, infatti nella quasi totalità dei casi in cui è stata affermata la violazione dei diritti sanciti dall'art. 6, paragrafo 1, CEDU ciò è avvenuto perché si trattava di interventi dello Stato diretti a garantirsi, in modo decisivo, l'esito favorevole di processi nei quali era parte. Nel caso di specie, invece, ricorrono tutte le condizioni in presenza delle quali la Corte di Strasburgo ritiene compatibili con l'art. 6 CEDU nuove disposizioni dalla portata retroattiva volte a regolare, in materia civile, diritti già risultanti da leggi in vigore, visto che la disciplina in questione è di carattere generale e sussistono i "motivi imperativi di interesse generale" che, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, possono giustificare un intervento legislativo dotato di efficacia retroattiva e che è compito ed onere dei singoli Stati contraenti di identificare (come già rilevato da questa Corte nella sentenza n. 311 del 2009). In particolare, le ragioni di utilità generale possono essere nella specie ricondotte all'avvertita esigenza di una tutela economica dei lavoratori a tempo determinato più adeguata al bisogno di certezza dei rapporti giuridici tra tutte le parti coinvolte nei processi produttivi (anche al fine di superare le inevitabili divergenze applicative cui aveva dato luogo il sistema previgente), esigenza che si è inteso perseguire non irragionevolmente imponendo anche per il passato, con il limite invalicabile della cosa giudicata, un meccanismo semplificato di liquidazione del danno, ma in assenza di qualsiasi vantaggio mirato per lo Stato od altro soggetto pubblico e, viceversa, in armonia con disposto da questa Corte nella sentenza n. 214 del 2009.