Giustizia amministrativa - Giudizio amministrativo in materia elettorale - Preclusione per il giudice amministrativo della verificazione incidentale delle falsità degli atti pubblici - Ritenuta violazione del principio di ragionevole durata del processo - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 (Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale); degli artt. 41, 42 e 43 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); degli artt. 28, terzo comma, e 30, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); degli artt. 7, terzo comma, ultima parte, e 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 2700 del codice civile, in riferimento all'art. 111 Cost., nella parte in cui, nel giudizio amministrativo in materia elettorale, configurando l'obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell'incidente di falso riguardo agli atti muniti di fede privilegiata, non assicurerebbero la ragionevole durata del processo a causa della necessaria sospensione del giudizio amministrativo, essendo insita in tutti i meccanismi di accertamento pregiudiziale essenziali ai fini della decisione, comprese la pregiudizialità costituzionale e quella comunitaria, l'incidenza sulla durata del processo, senza che ciò automaticamente si risolva nella violazione del principio richiamato.