Sentenza 304/2011 (ECLI:IT:COST:2011:304)
Massima numero 35935
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  05/10/2011;  Decisione del  05/10/2011
Deposito del 11/11/2011; Pubblicazione in G. U. 16/11/2011
Massime associate alla pronuncia:  35930  35931  35932  35933  35934


Titolo
Giustizia amministrativa - Giudizio amministrativo in materia elettorale - Preclusione per il giudice amministrativo della verificazione incidentale delle falsità degli atti pubblici - Ritenuta violazione dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 (Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale); degli artt. 41, 42 e 43 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); degli artt. 28, terzo comma, e 30, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); degli artt. 7, terzo comma, ultima parte, e 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 2700 del codice civile, in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto non sarebbero stati rispettati dal codice del processo amministrativo i criteri fissati dalla legge delega di cui all'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, fra i quali quello di assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, e di semplificare la normativa per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale. Infatti, fermo restando che l'eventuale omissione del legislatore delegato che non faccia in parte uso della delega conferitagli non determina violazione del parametro evocato, il non contrasto delle norme censurate con i princìpi di effettività della tutela e di ragionevole durata del processo, esclude altresì la violazione dei criteri direttivi della legge delega che a tali princìpi fanno riferimento.

Sull'uso parziale della delega da parte del legislatore, vedi sent. n. 149 del 2005, n. 110 del 1982 e n. 8 del 1977.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 8  co. 2

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 77  co. 

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 126  co. 

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 127  co. 

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 128  co. 

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 129  co. 

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 130  co. 

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 131  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  18/06/2009  n. 69  art. 44