Sentenza 305/2011 (ECLI:IT:COST:2011:305)
Massima numero 35936
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente QUARANTA - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
09/11/2011; Decisione del
09/11/2011
Deposito del 11/11/2011; Pubblicazione in G. U. 16/11/2011
Massime associate alla pronuncia:
35937
Titolo
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso la delibera della Giunta regionale del Veneto recante la disciplina della stagione venatoria 2010/2011 - Intervento nel giudizio di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il giudizio o a resistervi e che non siano parti in un giudizio avente ad oggetto l'atto impugnato - Inammissibilità.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso la delibera della Giunta regionale del Veneto recante la disciplina della stagione venatoria 2010/2011 - Intervento nel giudizio di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il giudizio o a resistervi e che non siano parti in un giudizio avente ad oggetto l'atto impugnato - Inammissibilità.
Testo
Come la Corte ha più volte dichiarato, nei giudizi per conflitto di attribuzione fra enti, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il ricorso o a resistervi, subendo tale regola l'eccezione relativa all'ipotesi in cui gli atti impugnati siano oggetto di un giudizio di fronte agli organi della giurisdizione comune in cui l'interventore sia parte e la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare l'esito di tale giudizio (In applicazione di tale principio, nel giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Veneto contestando la legittimità della delibera della locale Giunta regionale con la quale sono state individuate deroghe al regime di cacciabilità di talune specie di uccelli migratori, la Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento spiegato dal World Wild Fund Italia Onlus ONG, dall'Ente Nazionale Protezione Animali ENPA Onlus, dalla Lega Antivivisezione LAV Onlus e dalla Lega Italiana Protezione degli Uccelli LIPU Birdlife Italia Onlus).Nello stesso senso, sentenze n. 279 del 2008, n. 368 del 2007, n. 312 del 2006.
Come la Corte ha più volte dichiarato, nei giudizi per conflitto di attribuzione fra enti, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il ricorso o a resistervi, subendo tale regola l'eccezione relativa all'ipotesi in cui gli atti impugnati siano oggetto di un giudizio di fronte agli organi della giurisdizione comune in cui l'interventore sia parte e la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare l'esito di tale giudizio (In applicazione di tale principio, nel giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Veneto contestando la legittimità della delibera della locale Giunta regionale con la quale sono state individuate deroghe al regime di cacciabilità di talune specie di uccelli migratori, la Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento spiegato dal World Wild Fund Italia Onlus ONG, dall'Ente Nazionale Protezione Animali ENPA Onlus, dalla Lega Antivivisezione LAV Onlus e dalla Lega Italiana Protezione degli Uccelli LIPU Birdlife Italia Onlus).Nello stesso senso, sentenze n. 279 del 2008, n. 368 del 2007, n. 312 del 2006.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione giunta regione Veneto
05/10/2010
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
direttiva CE 30/11/2009
n. 147
art. 9
direttiva CEE 02/04/1979
n. 409
art.
legge 11/02/1992
n. 157
art. 19 bis