Sentenza 305/2011 (ECLI:IT:COST:2011:305)
Massima numero 35937
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente QUARANTA  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  09/11/2011;  Decisione del  09/11/2011
Deposito del 11/11/2011; Pubblicazione in G. U. 16/11/2011
Massime associate alla pronuncia:  35936


Titolo
Ambiente - Caccia - Delibera della Giunta Regionale Veneto recante l'autorizzazione, per la stagione venatoria 2010/2011 e, con riguardo alla cattura di talune specie di uccelli migratori indicate nell'allegato A alla delibera medesima, la deroga all'art. 9, comma 1, lett. c ), della Direttiva 2009/147/CE - Ricorso per conflitto di attribuzione del Presidente del Consiglio dei ministri - Lamentata assenza dei requisiti minimi sanciti dal legislatore statale per l'autorizzazione in deroga - Denunciata violazione dell'obbligo di osservanza delle norme comunitarie nonché della competenza esclusiva statale in materia di ambiente - Pregiudizio non riconducibile ad autonoma attitudine lesiva dell'atto ma a presunta erronea applicazione della legge - Insussistenza di materia per conflitto di attribuzione - Inammissibilità del conflitto.

Testo

Va dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Veneto, conflitto di attribuzione fra enti, contestando la legittimità della delibera della locale Giunta regionale del 5 ottobre 2010, n. 2371 con la quale sono state individuate, come precisato nell'allegato A alla medesima delibera, le deroghe al regime di cacciabilità di talune specie di uccelli migratori in quanto asseritamente adottata in assenza dei presupposti e delle condizioni alla cui osservanza l'art. 9 della direttiva comunitaria 2009/147/CE (così come, in precedenza, l'art. 9 della direttiva 79/409/CEE) prevede sia subordinato il rilascio, con conseguente violazione sia del vincolo comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., che della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia ambientale. Il ricorrente riconosce la spettanza in capo alla Regione resistente del potere di disporre deroghe al regime della cacciabilità delle specie migratorie, come dettato dalla direttiva comunitaria 2009/147/CE. e consentito dall'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992, e perciò non lamenta uno sconfinamento della Regione all'interno di un ambito competenziale dello Stato, ma semplicemente il modo attraverso il quale la competenza regionale in materia di deroghe alla cacciabilità degli uccelli migratori è stata esercitata, in particolare la mancata ottemperanza al contenuto del parere, obbligatorio, reso sul punto dall'ISPRA, sicché non sussiste materia per un conflitto di attribuzione, restando aperta, invece, la strada della ordinaria tutela giurisdizionale al fine di farne valere la affermata illegittimità, oltre al fatto che il Presidente del Consiglio dei ministri, non ha esercitato il potere previsto dall'art. 19-bis, comma 4, della legge n. 157 del 1992, di annullare, su proposta del Ministro per gli affari regionali di concerto con quello dell'ambiente e della tutela del territorio, i provvedimenti con i quali sono state fissate deroghe al regime di cacciabilità delle specie animali, se ritenuti in contrasto con la legislazione vigente e previa diffida alla Regione interessata.

- Sull'ammissibilità del conflitto nelle sole ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del potere, v. sentenze n. 195 del 2007, n. 99 del 1991, n. 285 del 1990 e n. 110 del 1970.



Atti oggetto del giudizio

deliberazione giunta regione Veneto  05/10/2010  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  30/11/2009  n. 147  art. 9  

direttiva CEE  02/04/1979  n. 409  art.   

legge  11/02/1992  n. 157  art. 19  bis