Ordinanza 307/2011 (ECLI:IT:COST:2011:307)
Massima numero 35940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
09/11/2011; Decisione del
09/11/2011
Deposito del 11/11/2011; Pubblicazione in G. U. 16/11/2011
Titolo
Straniero - Procedura di emersione per la regolarizzazione della posizione lavorativa degli stranieri extracomunitari - Esclusione per i lavoratori extracomunitari che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. - Impossibilità per l'Amministrazione procedente di valutare la gravità del reato, l'allarme sociale da esso procurato, la condotta successiva tenuta dal lavoratore e la sua attuale pericolosità - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa verifica della possibilità di pervenire ad un'interpretazione delle norme impugnate conforme a Costituzione - Reiezione.
Straniero - Procedura di emersione per la regolarizzazione della posizione lavorativa degli stranieri extracomunitari - Esclusione per i lavoratori extracomunitari che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. - Impossibilità per l'Amministrazione procedente di valutare la gravità del reato, l'allarme sociale da esso procurato, la condotta successiva tenuta dal lavoratore e la sua attuale pericolosità - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa verifica della possibilità di pervenire ad un'interpretazione delle norme impugnate conforme a Costituzione - Reiezione.
Testo
Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità, per omessa verifica della possibilità di pervenire ad un'interpretazione delle norme impugnate conforme a Costituzione, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 1-ter, comma 13, (recte: art. 1-ter, comma 13, lettera c), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, avente ad oggetto la disciplina della regolarizzazione della posizione lavorativa degli stranieri extracomunitari, nella parte in cui dispone che «non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista» dalla stessa coloro i quali abbiano riportato condanna «per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381» del codice di procedura penale e non consente «all'Amministrazione che istruisce il procedimento [di] valutare la gravità del reato, l'allarme sociale che lo stesso ha procurato, la condotta successiva tenuta» dal lavoratore extracomunitario e «l'attuale pericolosità» del medesimo. Infatti, il giudice a quo ha implicitamente, ma chiaramente indicato gli argomenti che impedirebbero di offrire un'interpretazione della norma denunciata in grado di renderla immune dalle censure proposte
Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità, per omessa verifica della possibilità di pervenire ad un'interpretazione delle norme impugnate conforme a Costituzione, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 1-ter, comma 13, (recte: art. 1-ter, comma 13, lettera c), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, avente ad oggetto la disciplina della regolarizzazione della posizione lavorativa degli stranieri extracomunitari, nella parte in cui dispone che «non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista» dalla stessa coloro i quali abbiano riportato condanna «per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381» del codice di procedura penale e non consente «all'Amministrazione che istruisce il procedimento [di] valutare la gravità del reato, l'allarme sociale che lo stesso ha procurato, la condotta successiva tenuta» dal lavoratore extracomunitario e «l'attuale pericolosità» del medesimo. Infatti, il giudice a quo ha implicitamente, ma chiaramente indicato gli argomenti che impedirebbero di offrire un'interpretazione della norma denunciata in grado di renderla immune dalle censure proposte
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/07/2009
n. 78
art. 1
co. 13
legge
03/08/2009
n. 102
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte