Ordinanza 307/2011 (ECLI:IT:COST:2011:307)
Massima numero 35941
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  09/11/2011;  Decisione del  09/11/2011
Deposito del 11/11/2011; Pubblicazione in G. U. 16/11/2011
Massime associate alla pronuncia:  35939  35940


Titolo
Straniero - Procedura di emersione per la regolarizzazione della posizione lavorativa degli stranieri extracomunitari - Esclusione per i lavoratori extracomunitari che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. - Impossibilità per l'Amministrazione procedente di valutare la gravità del reato, l'allarme sociale da esso procurato, la condotta successiva tenuta dal lavoratore e la sua attuale pericolosità - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità e di parità di trattamento - Carenze in punto di descrizione della fattispecie e di esatta identificazione della fattispecie normativa censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

- E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 1-ter, comma 13, (recte: art. 1-ter, comma 13, lettera c), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, avente ad oggetto la disciplina della regolarizzazione della posizione lavorativa degli stranieri extracomunitari, nella parte in cui dispone che «non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista» dalla stessa coloro i quali abbiano riportato condanna «per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381» del codice di procedura penale e non consente «all'Amministrazione che istruisce il procedimento [di] valutare la gravità del reato, l'allarme sociale che lo stesso ha procurato, la condotta successiva tenuta» dal lavoratore extracomunitario e «l'attuale pericolosità» del medesimo. Il giudice a quo, pur censurando l'automatismo del diniego di regolarizzazione conseguente alla condanna irrogata per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 cod. proc. pen. ai quali rinvia la norma censurata, omette di precisare, come sarebbe stato necessario, quale di dette disposizioni rilevi nella fattispecie oggetto del giudizio principale ed, a fortiori, a quale delle molteplici ipotesi dalle stesse previste siano riferibili le censure. Il generico richiamo, infatti, alla circostanza che il ricorrente nel giudizio principale ha riportato condanna «per il reato di cui agli artt. 624 e 625 c.p.», senza specificare con la dovuta precisione le aggravanti contestate al ricorrente - indicazione, questa, imprescindibile al fine di stabilire la riconducibilità del reato all'art. 380, comma 2, lettera e), ovvero all'art. 381, comma 2, lettera g), cod. proc. pen. - comporta che la fattispecie normativa rilevante nel processo principale ed oggetto di censura da parte del giudice a quo non risulti puntualmente individuata: omissione di pregnante rilievo, anche perché il rimettente si duole proprio dell'automatismo del diniego dell'istanza di regolarizzazione nel caso di sentenza di condanna irrogata per reati di differente rilevanza penale. Le evidenziate carenze in punto di descrizione della fattispecie e di esatta identificazione della fattispecie normativa censurata - cui non è possibile porre rimedio né mediante un'identificazione meramente congetturale (operata cioè sulla scorta dei soli elementi di fatto genericamente indicati dal rimettente) dell'ipotesi di reato per la quale vi è stata condanna, né mediante l'esame degli atti processuali, non consentita in ossequio al principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - precludono lo scrutinio nel merito della questione.

- Sul principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, v. da ultimo, la citata ordinanza n. 260 del 2011.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/07/2009  n. 78  art. 1  co. 13

legge  03/08/2009  n. 102  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte