Sent. 308/11 b. energia - norme della regione molise - insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - aree e siti non idonei all'installazione di impianti eolici - inclusione delle aree e dei beni di notevole interesse culturale, nonché degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico, ai sensi del d.lgs. n. 2/2004 - - inosservanza delle modalità di svolgimento del procedimento prefigurate dalla normativa statale nella materia di competenza esclusiva statale dell'ambiente e in quella concorrente della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - illegittimità costituzionale.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n. 23, che stabilisce che costituiscono aree e siti non idonei alla installazione degli impianti eolici le aree e i beni di notevole interesse culturale e pubblico, in quanto le disposizioni censurate prevedono un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il legislatore statale, nel disciplinare all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, dispone infatti che, in sede di Conferenza unificata, devono essere approvate delle linee guida il cui obiettivo è quello di assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, in modo da realizzare un equilibrio tra la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio e quella concorrente in materia di energia.