Sentenza 309/2011 (ECLI:IT:COST:2011:309)
Massima numero 35944
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  21/11/2011;  Decisione del  21/11/2011
Deposito del 23/11/2011; Pubblicazione in G. U. 30/11/2011
Massime associate alla pronuncia:  35945  35946


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia - Esclusione dell'applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione - Contrasto con la definizione di ristrutturazione edilizia posta dalla disciplina statale e costituente principio fondamentale in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nella parte in cui, nel definire come ristrutturazione edilizia interventi di demolizione e ricostruzione senza il vincolo della sagoma, si pone in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di governo del territorio.

Si vedano, in tema di "governo del territorio", le citate sentenze n. 367 del 2007 e n. 303 del 2003, punto 11.2 del Considerato in diritto.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  11/03/2005  n. 12  art. 27  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 3    co. 1  lett. d)