Sentenza 309/2011 (ECLI:IT:COST:2011:309)
Massima numero 35945
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  21/11/2011;  Decisione del  21/11/2011
Deposito del 23/11/2011; Pubblicazione in G. U. 30/11/2011
Massime associate alla pronuncia:  35944  35946


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Disapplicazione della legislazione di principio relativa alla definizione delle categorie di interventi edilizi - Violazione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, nella parte in cui, qualificando come «disciplina di dettaglio» numerose disposizioni legislative statali, prevede la disapplicazione della legislazione statale di principio in materia di governo del territorio dettata dall'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 con riguardo alla definizione delle categorie di interventi edilizi, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  11/03/2005  n. 12  art. 103  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 3